In Italia la custodia cautelare in carcere va modificata?

Iniziò Alberto Sordi a innalzare all’attenzione dell’opinione pubblica i paradossi della carcerazione preventiva in Italia quando in un film il sarcasmo sulle miserie del nostro sistema giuridico o sui metodi di applicazione delle norme, si materializzò con le parole: “Tutti dentro” .

 

Italia condannata dal Giudice Europeo

Si è tentato di riscrivere il Codice di Procedura Penale ma sulla custodia cautelare in carcere non si è affatto centrato l’obbiettivo se poi il Giudice Europeo ha condannato l’Italia al pagamento di risarcimenti importanti ai detenuti vessati nella loro dignità, se le carceri sono sempre sovraffollate da detenuti in attesa di giudizio, se ci si accorge che molte persone scontano anticipatamente delle pene, che non sono neppure pene rieducative nel senso intelligente che al termine si può dare ma non sono altro che angherie e sofferenze morali e fisiche imposte a chi non ha neppure una condanna definitiva sulle spalle .

 

Applicazione di misure alternative

La domanda è anche quella se il Giudice si rende conto che comunque una misura cautelare o preventiva in carcere non potrebbe che essere sempre una misura eccezionale e ci si domanda anche se con onestà intellettuale, prima che morale, non sia spesso possibile o addirittura dovuta l’applicazione delle misure alternative allorché  fossero comunque salvaguardante le esigenze processuali da un lato e cautelari dall’altro.

 

Il caso dell’ex Ministro Sen. Calogero Mannino

Non credo che alcuni Giudici si siano resi conto della mostruosità giuridica di alcune prese di posizione che hanno distrutto moralmente dei cittadini; non ci dice ancora nulla – per citarne una – la sofferenza sopportata per tanti anni dall’ex Ministro Sen. Calogero Mannino poi definitivamente assolto dal reato monstre e fuori dalla intelligibilità concreta del concorso esterno in associazione mafiosa. Il procuratore di Milano in una nota di agenzia richiama i suoi sostituti ad applicare le misure alternative al carcere; ma vi era una tale necessità? È così evidente che sulla libertà personale nessuno può scherzare: ma si scherza ancora perché il Codice Rocco non è stato mai aggiornato sull’argomento .

 

Quando la custodia cautelare in carcere è inevitabile e quando non

Appare evidente che la misura della custodia cautelare in carcere è inevitabile per fermare la criminalità comune e, soprattutto, la criminalità organizzata che crea sempre un importante allarme o pericolo pubblico e sociale, oppure quando vi è il concreto pericolo che il reato venga portato a conseguenze ulteriori; appare meno necessaria l’adozione di tale misura o anche di quelle alternative tutte quelle volte in cui tale pericolo non vi sia oppure sembra evidente che già con l’apertura di un procedimento penale a seguito dell’interrogatorio dell’indagato si sia in grado di apportare elementi di equilibrio, di legalità e di stabilità dell’ordine giuridico che si presume violato.

 

Pericolo d’inquinamento delle prove

Credo che non possiamo più trincerarci dietro al fantasma del pericolo dell’inquinamento delle prove, perché quando si arriva all’interrogatorio dell’imputato o dell’indagato, i sistemi moderni di accertamento e di indagine escludono categoricamente che qualcuno possa fare il furbo se non a suo danno come le cronache ci hanno sempre dimostrato. E poi di quale senso di civiltà giuridica possiamo farci vanto se si emettono misure cautelari prima che l’indagato abbia avuto il tempo o il modo di chiarire la sua posizione e la posizione di quanti si presumano coinvolti nel delitto? Assistiamo a custodie cautelari in cui veramente si ha il dubbio che si perseguano dei fatti-reato avvenuti con dolo (a esempio il caso Orsi di Finmeccanica) .

 

Lesa libertà della persona

Il ledere o il mettere a repentaglio inutilmente o ingiustamente la libertà e la dignità di una persona prima che vi sia una sentenza definitiva di condanna appare un crimine esso stesso e – a dire il vero- allo stato dell’arte un ritocchino al Codice Penale va apposto a tutela della libertà o della reputazione personale; ma nel frattempo si rende necessario puntualizzare e sfrondare tutto quel miserevole inciucio lessicale e giuridico che regola attualmente la applicazione delle misure cautelari.

 

Modifiche da apportare

Iniziando dall’art. 272 del Codice Penale distinguerei i due momenti, il prima e il dopo la condanna definitiva e scriverei :
 

Misure cautelari prima della condanna definitiva 
“La libertà personale è sacra e inviolabile e la misura cautelare in carcere è applicabile qualora costituisca un rimedio inevitabile, temporaneo ed eccezionale e non sia possibile l’applicazione delle misure alternative degli arresti domiciliari o della libertà vigilata o del soggiorno in strutture sanitarie o di accoglienza”.
Art. 273 
“Nessuna misura cautelare in carcere può essere disposta sin quando l’indagato possa essere interrogato, possa essere posto a confronto e possa essere posto in condizione di addurre prove o elementi probatori a sua concreta discolpa”.
Art. 274 
“Le misure cautelari possono essere disposte quando si manifesti un serio pericolo di non poter assicurare diversamente il reo alla giustizia o si manifesti il pericolo alla sicurezza dei cittadini e delle loro libertà costituzionali non diversamente tutelabili e in particolare:
a) quando sussista pericolo di fuga per un reato previsto con la pena superiore a due anni di reclusione;
b) quando le modalità e le circostanze del fatto e la personalità dell’indagato desunta da comportamenti concreti induca a ritenere il pericolo che il reato venga portato a conseguenze ulteriori e che vi sia pericolo alla salute e alla libertà dei cittadini e sia prevista una pena superiore nel massimo a quattro anni.
Art. 275 
Quando le esigenze cautelari in carcere vengono meno e sia assicurato che non vi siano pericoli di fuga, debbono essere disposte le misure alternative ritenute più consone al caso concreto.
Non è consentita alcuna misura alternativa al carcere per i reati legati alla criminalità organizzata (416 bis) e vi siano indizi certi o concordanti elementi probatori di colpevolezza o comunque reati associativi legati alla criminalità comune o vi sia tendenza a delinquere.
È escluso che misure cautelari possano essere applicate per fattispecie non espressamente contemplate nel codice penale, vi siano dubbi sulla genuinità degli indizi o delle prove e così anche in tutti i casi di processi indiziari e quando vi siano giuste ragioni che possa essere disposta la sospensione cautelare della pena o altra misura o beneficio di legge, tali da non escludere che non vi potranno essere le responsabilità per cui si procede .
Art. 276
Art. 276 bis
Art. 276 ter
 

Misure coercitive dopo la condanna definitiva alla pena detentiva 
La misura detentiva è inevitabile e inderogabile per tutto il corso della pena irrogata per tutti i reati commessi dalla criminalità organizzata o commessi dalla criminalità comune in forma associativa e tutti quei reati commessi con fini di terrorismo e di destabilizzazione economica, sociale, morale anche con intenti o finalità ideologiche e di potere .
In ogni altra ipotesi, superato un periodo di recupero del condannato ritenuto strettamente necessario caso per caso, vanno valutate le possibilità della sostituzione della misura cautelare in carcere con una misura alternativa qualora venisse ravvisata per tale via una concreta possibilità di rieducazione e di reinserimento nella società del condannato .
Le misure alternative debbono essere prontamente revocate in caso di trasgressione alle disposizioni imposte dal Giudice .

 

Considerazione finale
Credo di aver toccato dei punti essenziali su cui ragionare per semplificare e rendere operativa, efficace e maggiormente organica una normativa essenziale e ripetutamente richiesta dalle associazioni di volontariato che dedicano la loro attività meritoria nelle nostre carceri e da ben noti gruppi politici .
Avv. Giuseppe Pigliapoco  (Macerata)

23 settembre 2017

 

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