Pubblichiamo di seguito l’interrogazione a risposta orale presentata in Consiglio comunale dal Consigliere Andrea Marchiori, recentemente entrato in Lega. Se la vicenda non fosse grottesca ci sarebbe quasi da ridere, in quanto il Comune di Macerata potrebbe ricevere anche una denuncia da parte di NVT, oltre i 3milioni e passa di euro per cui è stato comunicato un pignoramento.
Consiglio Comunale Macerata
Interrogazione a risposta orale
(ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Regolamento attività Consiglio comunale)
Al Sig. Sindaco
e p.c. al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
e.p.c. al Sig. Segretario Comunale
Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla pubblicazione della news sul sito istituzionale del Comune di Macerata dal titolo “Lodo arbitrale NVT, creditore della società blocca parte delle somme dovute dal Comune”
Premesso che:
– in data 12/9/2019 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Macerata un articolo del seguente tenore “Le somme dovute dal Comune di Macerata alla Nuova Via Trento, per effetto del lodo arbitrale del 24 luglio scorso, fino alla concorrenza di 3.000.000 di euro circa, sono state pignorate da un creditore della Società Nuova Via Trento attraverso un atto giudiziale notificato ieri al Comune di Macerata.
In merito alla vicenda è utile ricordare, come preannunciato dall’Amministrazione comunale, che il lodo stesso sarà oggetto di impugnazione nei termini stabiliti dalla legge, oltre che del giudizio di verifica di giurisdizione dinnanzi alla Corte di Cassazione la cui udienza è già fissata per il prossimo 24 settembre”;
– la news è stata immediatamente ripresa dalla stampa locale e, pertanto, ha avuto una diffusione capillare. Trattandosi, peraltro, di materia (l’espropriazione mobiliare presso terzi) non da tutti conosciuta nello specifico, la news appare addirittura potenzialmente lesiva anche per l’immagine dell’Ente;
– tale notizia appare per un verso “neutra” per l’Ente dal momento che pagare una somma dovuta al soggetto creditore o al creditore del creditore non comporta per il debitore né pregiudizio né motivo di doglianza;
– in altri casi in cui il Comune ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi non ne ha mai dato pubblicazione sul home page del sito istituzionale e in tutti i casi in cui sia tenuto alla pubblicazione di un atto amministrativo nell’Albo Pretorio, l’Ente omette sempre di indicare il nominativo delle parti per ragioni di riservatezza;
– la pubblicazione della notizia potrebbe quindi ingenerare responsabilità da parte dell’Ente per violazione del diritto alla riservatezza nei confronti della NVT. Anzitutto, infatti, viene dichiarato che la notifica dell’atto di pignoramento è stata eseguita il giorno precedente sicché, agli effetti processuali, la procedura esecutiva, con tutta probabilità, non è stata neppure iscritta a ruolo e se ciò non dovesse avvenire nel termine perentorio, risulterebbe addirittura estinta. In ogni caso, la società NVT potrebbe lamentare di aver subito danno da tale diffusione di notizia che, in effetti, consente alla generalità di conoscere di una vicenda giudiziaria a cui, altrimenti, nessuno avrebbe potuto avere accesso. Non è parimenti da escludere che potenziali altri creditori della NVT, qualora ce ne fossero, potrebbero tempestivamente presentare istanza di intervento nella medesima procedura esecutiva mobiliare presso terzi con ulteriore pregiudizio delle ragioni del preteso debitore. Quand’anche non ci fossero ulteriori creditori, l’esecutato potrebbe lamentare un danno di immagine commerciale con pregiudizio anche nei confronti di Istituti di credito che non avrebbero conoscenza della vicenda dato che le procedure esecutive non comportano iscrizione nei data base delle Centrali rischi;
– tenuto conto che il pignoramento è riferito alla somma di € 3.000.000 e che nel titolo dell’articolo si afferma che riguarda “una parte delle somme dovute dal Comune”, vi è motivo di ritenere che il debito di cui al Lodo sia superiore;
Ciò posto, si interroga l’Amministrazione sui seguenti quesiti:
1) per quale ragione è stata data diffusione della notizia con tale tempestività e se, alla luce delle considerazioni che precedono, l’Amministrazione ritiene sia ipotizzabile una conseguente responsabilità dell’Ente;
2) se è intenzione dell’Amministrazione cancellare la news dal sito.
3) se l’Amministrazione ritiene di dover rendere pubblico il contenuto della dichiarazione di terzo che dovrà comunicare al creditore procedente, ovvero l’atto con il quale dovrà indicare se e quali sono le somme dovute alla società NVT.
Andrea Marchiori
13 settembre 2019