Agricoltura sociale: il decreto trasmesso al Senato

Scrive l’On. Sen. Donatella Agostinelli del Movimento 5 Stelle: “Con un’interrogazione a risposta scritta lo scorso 3 agosto avevo sollecitato il Ministero a prendere l’iniziativa per rimediare quanto prima ai ritardi del precedente Governo nell’emanazione dei decreti attuativi della legge 18 agosto 2015, n.141, in materia di agricoltura sociale”.

Soggetti svantaggiati e produzione di beni

L’immediata applicazione di questa legge riveste importanza primaria in quanto, tramite l’agricoltura sociale e attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole e/o cooperative sociali, si ottiene il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e, al contempo, la produzione di beni.           

Decreto in Senato

La Legge stabiliva che i requisiti minimi e le modalità delle attività riconducibili alla nozione di agricoltura sociale dovessero essere definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con le Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Finalmente,  dopo l’intesa in sede di Conferenza Stato, Regioni, Province autonome del 21 dicembre 2017, il 12 settembre scorso lo schema di decreto ministeriale è stato trasmesso alla Presidenza del Senato.

Gli articoli più significativi

Il provvedimento, che sicuramente sarà migliorato ulteriormente in commissione, si compone di 8 articoli. Tra i più significativi si segnalano: 
L’articolo 1, che definisce i requisiti e le modalità di svolgimento delle attività dell’agricoltura sociale, lasciando a ogni regione la scelta dei termini temporali minimi in caso di attività a carattere stagionale. Nello stesso articolo vengono poi individuati i soggetti, pubblici e privati, con cui le imprese agricole possono collaborare per realizzare l’attività di agricoltura sociale (servizi socio-sanitari; enti pubblici competenti per territorio; organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, enti del terzo settore et cetera).
L’articolo 2, che definisce i requisiti minimi e le modalità dell’attività di inserimento sociolavorativo, individuandone e definendo i destinatari (“lavoratore con disabilità”, “lavoratore svantaggiato”, persone svantaggiate ai sensi della Legge n 381/1991,  altre persone in situazione di disagio, quali donne vittime di violenza).
L’articolo 4, che include, tra le attività di agricoltura sociale, le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
L’articolo 5, che definisce i requisiti minimi e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità, attività anche queste rientranti nella nozione di agricoltura sociale. 
L’articolo 7, che detta disposizioni in materia di strutture, prevedendo che sia assicurato il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità, gestione delle risorse ambientali, nome igienico-sanitarie per l’immissione al consumo degli alimenti come condizione per poter svolgere le attività.
Un plauso va al Ministero per la sensibilità dimostrata nel aver voluto intervenire tempestivamente in questo tema così importante, a favore dei soggetti deboli della società.

On. Sen. Donatella Agostinelli

27 settembre 2018

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